Vai menu di sezione

Corte di Cassazione – sez. I civ. – sent. 15024/2016: parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini
21 luglio 2016

La Corte di Cassazione ha ribaltato una precedente decisione della Corte di Appello di Torino e ha deciso a favore di una donna che chiedeva la possibilità di accedere alle informazioni riguardo la madre biologica, ormai deceduta, che al momento del parto aveva chiesto di rimanere anonima.

Numero
15024
Anno
2016

Secondo la Corte di Appello, il decesso della madre non poteva costituire una revoca implicita della volontà di rimanere anonima: per questo era stata negata alla figlia la possibilità di accedere ai documenti relativi alla madre e alla propria nascita.

La Corte di Cassazione, al contrario, ritiene che la richiesta debba essere accolta, dando rilevanza centrale al diritto della figlia all’identità personale: questo viene ritenuto prevalente rispetto alla possibilità concessa dall’ordinamento alla madre di rimanere anonima. Secondo la Corte, infatti, non vengono a contrapporsi due diritti fondamentali, ma “da un lato, il diritto fondamentale alla conoscenza della propria identità e, dall’altro, una istanza di protezione di una scelta cui l’ordinamento ha riconosciuto tutela (…) per le conseguenze deteriori che teme si realizzerebbero qualora tale scelta fosse vietata o non garantita nel tempo”.

Già in varie occasioni, tra cui il caso Godelli c. Italia e la sentenza della Corte costituzionale 278/2013, i giudici si erano espressi riguardo l’importanza della reversibilità della decisione della madre e della concreta possibilità di una revoca, schierandosi contro le possibili “cristallizzazioni” o “immobilizzazioni” che dotassero la volontà della madre dei connotati di irreversibilità, togliendo ogni opzione al figlio.

Secondo la Corte di Cassazione, anche l’art. 93 comma 2 del d. lgs. 196/2003, che dispone che i documenti relativi alla madre vengano rilasciati solo decorsi cento anni dalla produzione dei documenti stessi, espone la figlia ad un’irreparabile perdita del diritto alla conoscenza delle proprie origini, precludendo, in modo definitivo, la possibilità di accedervi. Si andrebbe a creare il paradosso per cui il diritto all’anonimato della madre, alla sua morte, si consoliderebbe irrimediabilmente proprio in presenza dell’affievolimento, se non della scomparsa, delle sue ragioni di tutela.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

CASI CORRELATI E PRECEDENTI

Il Tribunale di Milano, il 14 ottobre 2015, ha rigettato la domanda di una donna che chiedeva il riconoscimento dello status di figlia della madre rimasta anonima ai fini del diritto al mantenimento. In questo caso, infatti, la donna non chiedeva di conoscere le proprie origini, ma il riconoscimento del proprio status e di un assegno mensile, pretese non tali da scalfire il diritto all’anonimato della madre.

Il Tribunale per i Minorenni di Trieste, con ordinanza dell'8 maggio 2015, ha accolto la richiesta di una signora nata da una donna che aveva scelto di non essere nominata al momento del parto, di accedere alle informazioni circa l’identità della propria madre biologica. Il Tribunale, con un articolato provvedimento, chiude il caso Godelli, che aveva portato la questione della ricerca delle proprie origini innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Il 12 novembre 2014, in un reclamo avverso un decreto del Tribunale dei minorenni di Catania, relativo alla richiesta di informazioni ex art. 28 legge 184/1983, la Corte di Appello di Catania ha confermato l’esistenza del diritto dell’adottato ad accedere ai dati della madre naturale, come venutosi a configurare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 e della sentenza della Corte EDU nel caso Godelli c. Italia.

La Corte d’Appello di Torino, sezione speciale per i minorenni (5 novembre 2014) ha rigettato il reclamo di donna che chiedeva di avere accesso alle informazioni circa l’identità della madre biologica, che non aveva voluto essere nominata al momento del parto e nel frattempo deceduta: il decesso non costituisce revoca implicita dell’anonimato.

Corte costituzionale, sent. 278/2013: nel giudizio di legittimità costituzionale di una disposizione della legge sulle adozioni, la Corte ha sancito l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 28, co. 7, della l. n. 184/1983, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica.

Il 25 settembre 2012, nel caso Godelli c. Italia, la Corte EDU ha dichiarato che le disposizioni legislative italiane (art. 28, co. 7 della legge sulle adozioni), che tutelano l'anonimato della madre biologica in caso di parto in una struttura pubblica e abbandono del figlio, lasciato in adozione, violano l'art 8 CEDU.

Beatrice Carminati
Pubblicato il: Giovedì, 21 Luglio 2016 - Ultima modifica: Martedì, 16 Febbraio 2021
torna all'inizio