Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Cassazione ha accolto il ricorso di una azienda sanitaria siciliana che era stata condannata in primo e in secondo grado al pagamento delle spese relative all’assistenza sanitaria indiretta ricevuta da un cittadino italiano durante un soggiorno in Cina.
La Cassazione penale ha rigettato un ricorso avverso un provvedimento di assoluzione pronunciato dalla Corte d’Appello di Napoli, in un procedimento penale per il reato di falsa attestazione relativamente alla trascrizione di un atto di nascita in un minore nato all’estero da maternità surrogata.
La Corte di Cassazione ha annullato la condanna in appello di due ostetriche per il reato colposo di interruzione di gravidanza.
La Cassazione, accogliendo il ricorso contro una decisione del Giudice di Pace di Roma che aveva avvallato il provvedimento di espulsione nei confronti di una cittadina peruviana, ha stabilito che la necessità di seguire un rigido protocollo post-operatorio costituisce un motivo di salute ostativo all’espulsione.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un padre avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva negato il risarcimento del danno escludendo l'esistenza di una relazione causale tra la sindrome del figlio (un'encefalopatia immunomediata con sindrome autistica insorta dopo il vaccino) e la somministrazione del vaccino antipolio.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due genitori di un bimbo avverso la sentenza che aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra sindrome autistica e somministrazione dei vaccini allo stesso praticati.
La Cassazione dichiara integrato il reato di rifiuto ed omissione di atti d’ufficio (art 328 cod. pen.), qualora il medico del Pronto Soccorso non visiti il paziente. La fattispecie risulta integrata a prescindere dalla gravità delle condizioni di salute della personae dall’aggravamento delle stesse, dovuto all’omissione o al ritardo dell’intervento.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il medico che si dichiari obiettore di coscienza non possa rifiutarsi di prestare le cure dopo che sia intervenuta interruzione volontaria di gravidanza.
La Corte di cassazione conferma la condanna a 4 mesi di reclusione per omissione d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.) nei confronti del medico che ha ignorato la chiamata dell’infermiere e non si è recato a visitare il paziente, affetto da varie patologie e ricoverato presso la casa di cura dove l’imputato era medico di guardia.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il diritto alla salute dei richiedenti asilo, nella declinazione di diritto al distanziamento sociale, si incardini nella giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta, infatti, di un diritto fondamentale non degradabile che la struttura di accoglienza straordinaria è obbligata ex lege a salvaguardare attraverso la predisposizione delle condizioni necessarie a garantire il rispetto del distanziamento sociale.