Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
In tema di reati contro la persona, integra il reato di lesioni personali colpose la somministrazione di farmaci "off label", cioè utilizzati per scopi diversi da quelli consigliati, senza alcuna valutazione del rapporto tra costi e benefici, senza adeguata valutazione clinica, senza ricetta, al di fuori dei canoni previsti dalla L. n. 94/98 (c.d. legge Di Bella) e del Codice deontologico e da soggetto che, essendo farmacista, non era neanche abilitato a somministrarli, ove l'impiego degli stessi da parte del cliente determini l'insorgenza di una malattia ricollegabile causalmente al farmaco somministrato.
La Corte di Cassazione (sentenza 15495 del 7 aprile 2014) ha escluso l’applicabilità dell’esclusione della responsabilità penale in caso di colpa lieve per il personale sanitario che si attenga alle linee guida e alle buone pratiche condivise dalla comunità scientifica, in un caso riguardante l’imputazione per omicidio colposo di un medico che non era ricorso tempestivamente al parto cesareo in presenza di brachicardia del feto.
La Corte di Cassazione penale ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Ancona, in tema di responsabilità medica, in riferimento al reato di cui all’art. 590, commi 1 e 2, cod. pen. In quest’occasione la Corte di Cassazione invita il giudice di merito, nel condurre una nuova analisi sul caso, a tenere in considerazione l’art. 6 della nuova legge “Gelli – Bianco”, 8 marzo 2017, n. 24 recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
La quarta sezione penale della Cassazione ha annullato e rinviato alla Corte d'appello un provvedimento relativo alla portata applicativa e all'impatto sui processi in corso dell'art. 3 della legge n. 189/2012, il c.d. decreto Balduzzi, sulla responsabilità per colpa del medico.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato da un medico che non aveva mai diagnosticato a una donna un linfoma di Hodgkin, nonostante la paziente avesse rifiutato volontariamente qualunque cura negli ultimi mesi di vita.
Con sentenza depositata il 20/6/2011 la Suprema Corte ha stabilito che rientra nei doveri non solo del medico, ma anche dell’infermiere, quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, così da potere eventualmente porre le condizioni per un tempestivo intervento del medico.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un medico condannato per omicidio colposo per la morte di un paziente deceduto per arresto cardiocircolatorio a seguito di un'occlusione intestinale. «Il medico che insieme al direttore del reparto compie attività sanitaria non può pretendere di essere sollevato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducono a dissentire dalla decisione eventualmente presa dal direttore».
La Cassazione Penale, sez. IV, ha chiarito che in ambito di responsabilità medica il rispetto delle linee guida - normativa contenuta in legge 24/2017 (legge Gelli-Bianco) - non esclude la punibilità della condotta.
La Corte di Cassazione ha individuato in capo all’infermiere delle “responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico”.
La IV sezione della Cassazione Penale (sentenza 50083/2017) ha confermato la condanna di due professionisti della salute per omicidio colposo, per aver effettuato una trasfusione di sangue incompatibile con il gruppo sanguigno del paziente.