Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Il medico che formuli una diagnosi sulla base di esami che non hanno permesso di rilevare anomalie fetali, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere a centri con un più elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti
Il 24 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Catania, presentata da un medico accusato di aver causato la morte di un neonato. La Corte ha sottolineato come il rispetto delle linee guida sulla responsabilità medica non esoneri automaticamente da colpa grave, soprattutto quando non si siano considerati adeguatamente i fattori di rischio specifici. La sentenza ha dunque ritenuto che, pur non essendo obbligatorio secondo le linee guida il monitoraggio cardiotocografico, nel caso di specie il medico avrebbe dovuto adottare misure di monitoraggio aggiuntive, data la complessità del quadro clinico della paziente, per prevenire l’esito fatale. Pertanto, la Corte ha confermato la condanna per imperizia non lieve.
Nel caso di lavoro medico d'équipe, la colpa per una manovra mal eseguita deve essere valutata alla luce dell'apporto e della funzione svolta dal singolo componente, non potendosi configurare una indistinta "responsabilità di gruppo"
La Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione ha confermato che l’accertamento relativo allo stato di ebbrezza alcolica e all’uso di sostanze stupefacenti da parte delle strutture sanitarie o strutture ad esse equiparabili può essere richiesto dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine solo laddove ricorrano congiuntamente le due condizioni previste dall’art. 186, comma 5 del Codice della Strada, ossia i soggetti siano coinvolti in un incidente stradale e siano sottoposti a cure mediche.
La quarta sezione della Corte di Cassazione, nell’esaminare i criteri che distinguono le fattispecie di omicidio (doloso e colposo ex artt. 575 e 589 c.p.), infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.) e procurato aborto (art.17 e ss. l. n. 194/1978), ha riconosciuto la possibilità che anche il feto rientri nella nozione di “uomo”, quale soggetto passivo dei reati di omicidio.
La Corte di Cassazione riconosce che il rimborso delle cure effettuate all’estero e conseguenti a danni causati da una struttura ospedaliera italiana rientra nell’assistenza dovuta dal servizio sanitario nazionale e non può essere oggetto di rinuncia da parte del soggetto beneficiante in quanto diritto garantito dall’art. 32 Cost.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30080/2024, ha stabilito che il datore di lavoro non può licenziare un dipendente disabile che si rifiuti di riprendere servizio in una sede lavorativa incompatibile con la sua condizione fisica, senza prima esplorare soluzioni organizzative alternative che permettano al lavoratore di continuare l'attività lavorativa. Il rifiuto di adottare accomodamenti ragionevoli è stato considerato un atto discriminatorio dalla Corte, che ha quindi disposto il rinvio della causa alla Corte d'Appello per una nuova valutazione, focalizzandosi sull'esame di alternative che consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro in modo da soddisfare le esigenze del lavoratore disabile.
La Corte di Cassazione ha confermato che il singolo ha diritto all’indennizzo per i danni subiti a causa delle vaccinazioni raccomandate antimeningococciche, escludendo che tale indennizzo spetti soltanto nel caso in cui la vaccinazione rientri tra quelle obbligatorie.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un imputato condannato in secondo grado per il reato di cui all’art. 580 c.p. per aver fornito ad una donna informazioni sulla possibilità di accedere al suicidio assistito in Svizzera, escludendo dunque che tale condotta possa integrare la fattispecie criminosa di istigazione al suicidio.
La Corte di Cassazione ha affermato che sottoporre un minore ad un periodo di osservazione clinico-psicologica, senza il preventivo consenso dei genitori, viola la libertà psichica del minore e integra reato di violenza privata.