Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
L'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia per non aver imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, venendo così meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
La Corte di Giustizia (Terza sezione) condanna la Repubblica di Polonia per aver trasposto nel proprio ordinamento le direttive 2004/23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE in modo incompleto, escludendo dall’applicazione della normativa nazionale di trasposizione le cellule riproduttive, i tessuti fetali e i tessuti embrionali.
Nella decisione della Corte di Giustizia si stabilisce che l’art 10 par. 2 e 3 lettera a) della direttiva 86/2003 deve essere interpretato avendo sempre considerazione del superiore interesse del minore e perseguendo, in base alle condizioni precipue, il ricongiungimento familiare con il minore rifugiato in uno Stato membro dell’Unione europea.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato irricevibili le questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Padova, nell’ambito di una controversia fra un’infermiera, D.M., e l’Azienda Ospedale-Università di Padova, che ha sospeso la lavoratrice dalle sue funzioni, senza diritto di retribuzione, a causa dell’inadempimento dell’obbligo nazionale di vaccinazione di cui all’art. 4 del d.l. 44/2021.
Il ricorso, avente ad oggetto domanda di pronuncia pregiudiziale, verte sull’interpretazione degli articoli 2, lett. e) e f), 15, 18, 20 (3), 28 e 29 della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Nella domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, la Corte di Giustizia ha deciso che la messa in coltura di OGM non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione, quando il loro impiego e commercializzazione sono autorizzati dal Regolamento (CE) n. 1829/2003.
La Corte di Giustizia Europea si è espressa sull’interpretazione di alcuni articoli del Regolamento Dublino III riguardo al trasferimento dei ricorrenti, una cittadina siriana e un cittadino egiziano, dalla Slovenia alla Croazia. Le norme sul trasferimento vanno, infatti, interpretate in conformità con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; quindi un trasferimento del genere può avvenire soltanto quando non risulti in un rischio di subire trattamenti disumani o degradanti.
Nella causa C-157/99, la Corte di Giustizia, pronunciandosi su una questione pregiudiziale relativa al rimborso di spese di ospedalizzazione sostenute in uno Stato membro diverso da quello di residenza, ha affermato che gli artt. 59 e 60 del Trattato non ostano ad una normativa nazionale che subordini il rimborso di spese per cure ospedaliere ricevute all'estero ad una previa autorizzazione da parte della cassa malattia d'iscrizione; i criteri sulla base dei quali rilasciare tale autorizzazione devono però essere conformi all'interpretazione fornita dalla Corte.
In un procedimento avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa al rimborso di cure mediche ricevute in un altro Stato membro, la Corte di Giustizia ha stabilito che l’art. 49 CE osta ad una normativa statale, che esclude qualsiasi rimborso, da parte di un ente previdenziale nazionale, delle spese sostenute in occasione del ricovero di un suo assicurato presso cliniche private situate in altri Stati membri, fatta eccezione per quelle relative alle cure prestate ai bambini di età inferiore ai 14 anni.
Nella causa C-158/96, la Corte di Giustizia, pronunciandosi su una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 22 e 36 del Regolamento n. 1408/1971 (applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità) ha stabilito che un assicurato autorizzato dall'istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro per cure mediche, ha diritto (a) a riceverle come se fosse iscritto all'istituzione erogante e (b) al rimborso da parte dell'istituzione d'appartenenza delle spese sostenute.