Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte interpreta e chiarisce l’obbligo per un determinato medicinale di possedere una AIC (Autorizzazione per l’Immissione in Commercio) ai fini della commercializzazione in un determinato Stato.
In una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione del Regolamento CE sui prodotti cosmetici, la Corte dichiara che è possibile vietare l'immissione nel mercato dell'Unione Europea di cosmetici contenti ingredienti testati su animali al di fuori dell'Unione.
La Corte di Giustizia ha dichiarato che l’intesa volta ad indurre gli operatori sanitari ad acquistare un farmaco (molto più costoso) rispetto un altro medicinale ugualmente funzionante, attraverso la diffusione di informazioni ingannevoli sugli effetti collaterali negativi del prodotto più economico, viola l’art. 101 paragrafo 1 TFUE, in tema di concorrenza.
La Corte di Giustizia ha stabilito che l’obesità può essere considerata un handicap, secondo la nozione della direttiva 2000/78/CE, sul divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità.
La Corte di Giustizia ha stabilito che l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, «deve essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare».
In una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione di un allegato della direttiva d’attuazione della direttiva sui requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il criterio di esclusione permanente dalla donazione di sangue in base al comportamento sessuale comprende anche l’ipotesi in cui uno Stato membro preveda una controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini omosessuali, purché siano soddisfatte alcune condizioni mediche e scientifiche.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ammesso, mediante la sentenza pubblicata il 21 giugno 2017, causa C-621/15, la possibilità di considerare validi alcuni elementi di fatto, qualora sufficientemente gravi, precisi e concordanti, nell’accertamento del nesso di causalità fra il difetto di un vaccino e una malattia sviluppata in seguito alla somministrazione, nonostante la ricerca medica non si sia pronunciata né favorevolmente né sfavorevolmente a riguardo.
Con la sentenza del 13 marzo 2025 (causa C-247/23), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata rispetto all’interpretazione dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), affermando che il diritto alla rettifica dei dati personali si estende anche ai dati relativi al genere e che gli Stati membri non possono subordinare tale diritto alla prova di un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
Il 25 giugno 2024 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, durante il ricorso incidentale sollevato dal tribunale di Milano in una controversia riguardante lo stabilimento Ilva, ha affermato che la nozione di “inquinamento” ai sensi della Direttiva 2010/75 relativa alle emissioni industriali include sia i danni all’ambiente che quelli sulla salute umana ed entrambi gli aspetti devono essere valutati nel procedimento di rilascio e di riesame per l’autorizzazione per l’esercizio di un’attività industriale.
In un procedimento avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 22, par. 2, del regolamento 1408/71, la Corte di Giustizia ha affermato che la previa autorizzazione necessaria per ottenere il rimborso di spese mediche sostenute all’estero non possa essere negata qualora le cure mediche non possano essere ottenute nello Stato membro di residenza entro un termine ragionevole a causa della mancanza di farmaci e materiali medici di prima necessità.