Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte EDU ha giudicato inammissibile, a causa del mancato esperimento dei rimedi interni, il ricorso presentato dai genitori genetici dei gemelli nati in seguito allo scambio di embrioni avvenuto all’Ospedale Pertini di Roma.
La quarta sezione della Corte Edu ha rigettato all'unanimità il ricorso di Z per la violazione, da parte della Polonia, degli articoli 2, 8 e 14 della CEDU, a causa della morte della figlia Y dovuta al comportamento negligente del personale medico che l'aveva in cura.
La Corte di Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai genitori di Charlie Gard contro le sentenze delle Corti interne che autorizzavano l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale.
La Corte ha escluso che la Convenzione imponga agli Stati di autorizzare l’ingresso nel proprio territorio di bambini nati da procedimenti di maternità surrogata, senza la possibilità per le autorità nazionali di compiere i dovuti accertamenti.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accolto il ricorso di I.B., cittadino greco licenziato per il solo fatto di essere HIV positivo, e ha dichiarato all’unanimità che il licenziamento di un lavoratore affetto da HIV esclusivamente basato sul suo stato di salute costituisce una violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU.
La Corte EDU ha accolto il ricorso presentato da una donna, che è stata oggetto di discriminazione da parte dei datori di lavoro, per la sua gravidanza.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accolto il ricorso presentato contro il Governo russo da un cittadino dell’Uzbekistan cui era stato negato il permesso di soggiorno sul territorio russo in base della sezione 7 del Foreign Nationals Actin quanto positivo all’HIV, dichiarando all’unanimità che la negazione del diritto di residenza in Russia basata esclusivamente sullo stato di salute del richiedente viola gli artt. 8 e 14 della CEDU.
Il 7 gennaio si è tenuta l’udienza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Lambert et autres c. France (no. 46043/14).
Nel caso Mandet v. France la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa su un caso riguardante un presunto padre biologico che voleva vedere riconosciuta in giudizio la propria paternità, nonostante l’opposizione del figlio.
Con la sentenza del 13 dicembre 2016 la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha specificato l’ambito di applicazione degli articoli 2, 3 ed 8 Cedu, in un caso concernente la emissione di un ordine di rimpatrio in Georgia nei confronti di un soggetto residente in Belgio, gravemente malato, ma non in immediato rischio di vita.