Il Tribunale dell’Aquila ha dichiarato illegittima la sospensione dal lavoro del ricorrente, sanzione che era stata applicata dal datore di lavoro alla luce del d.l. 44/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), dal momento che il lavoratore aveva rifiutato la somministrazione del vaccino contro il Covid-19.
Tribunale dell’Aquila – sent. 136/2023: illegittima la sospensione dal lavoro dei soggetti non vaccinati contro il Covid-19
13 settembre 2023
Il caso riguarda il ricorso presentato da un lavoratore ultracinquantenne che, avendo rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, è stato sospeso dal lavoro alla luce di quanto previsto dal d.l. 44/2021.
Il Tribunale precisa che il suo compito non è quello di valutare “[…] la legittimità dell’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2, bensì la legittimità, nel caso concreto, della sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria […]”. Poiché l’ordinamento italiano si fonda sul diritto al lavoro, il Tribunale considera che la norma che individua nell’obbligo vaccinale un presupposto necessario al fine della prestazione di una attività lavorativa possa essere in contrasto con tali principi. Cosicché, un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in questione suggerisce di agganciare la legittimità dell’obbligo al presupposto della “capacità preventiva del contagio”: difatti, l’imposizione vaccinale in capo ai lavoratori e agli ultracinquantenni è stata introdotta “al fine di prevenire” il contagio sul luogo di lavoro.
In riferimento alle numerose sentenze della Corte costituzionale pronunciate negli ultimi anni sul tema (si vedano i link in calce), il Tribunale evidenzia che molte sono sentenze di inammissibilità e infondatezza, le quali non hanno effetti vincolanti a livello interpretativo per i giudici di merito, spettando solamente alla Corte di Cassazione la funzione nomofilattica. Con riguardo alla consolidata giurisprudenza costituzionale, in base alla quale l’introduzione dell’obbligo vaccinale non è irragionevole, in quanto contribuisce in modo considerevole alla diminuzione della diffusione del virus e alla prevenzione di forme di malattia più gravi, il Tribunale dell’Aquila si distanzia. Ad avviso del giudice, i vaccini non sarebbero strumenti idonei alla prevenzione del contagio, dal momento che i vaccini anti Covid-19 attualmente in commercio notoriamente non hanno efficacia assoluta in termini di trasmissione del virus, dato che sia i soggetti vaccinati sia i soggetti non vaccinati possono contagiare ed essere contagiati.
Pertanto, se il fine dell’obbligo di somministrazione è quello di “prevenire” il contagio, la mancata prova dell’efficacia preventiva dei vaccini odierni comporta il venir meno del presupposto alla base dell’obbligo stesso, dimodoché “dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti”. Di conseguenza, le sanzioni connesse all’inadempimento di tale obbligo risultano prive di fondamento.
Per questi motivi, il Tribunale dell’Aquila dichiara illegittima la sospensione dal lavoro del ricorrente, e la conseguente cessazione della corresponsione della retribuzione, e condanna la parte resistente al pagamento del danno biologico sofferto dalla parte attrice, a causa dello stress psicologico subito “sia in termini di eliminazione della fonte di sostentamento sia in termini discriminatori rispetto ai colleghi che hanno continuato a lavorare”.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.
Ulteriori sentenze relative allo stesso tema:
- Corte costituzionale sent. 171/2023
- Corte costituzionale sent. 156/2023
- Corte costituzionale sent. 14/2023
- Corte costituzionale sent. 15/2023
- Corte costituzionale sent. 16/2023
- Consiglio di Stato sent. 7045/2021
- Consiglio di Stato decreto 10096/2021