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Per un nuovo “lessico famigliare”

Questa pagina raccoglie i materiali relativi al progetto "Per un nuovo lessico famigliare: Opportunità, responsabilità e diritti nella procreazione medicalmente assistita"

INDICE

  1. Dati del Progetto
  2. Sintesi e scopi del progetto
  3. La prospettiva medica e… un po’ di dati
  4. Come è cambiata la legge 40?
  5. Le relazioni sullo stato d’attuazione della legge sulla PMA
  6. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla PMA

Dati del progetto

Periodo di ricerca: Ott. 2014- Dic. 2015

Ente finanziatore: Provincia Autonoma di Trento, Ufficio per le politiche di pari opportunità e conciliazione vita-lavoro

Coordinatore: MUSE – Museo delle scienze, Trento, Lucia Martinelli

Partner: Azienda Provinciale per i Sevizi Sanitari, PAT, Centro provinciale per la procreazione medicalmente assistita, Arco; FBK-Centro per le Scienze Religiose; Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza.

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Sintesi e scopi del progetto 

La PMA e le questioni che essa solleva a livello individuale e sociale rappresentano un eccellente laboratorio in cui analizzare e comprendere aspetti cruciali della vita delle donne e degli uomini nelle società contemporanee, che richiedono sempre più il superamento di stereotipi di genere e la condivisione di ruoli. Attraverso la lente della procreazione assistita, questo progetto intende analizzare l’evoluzione - nella società in generale e di quella locale in particolare - dei concetti di genere, sesso, riproduzione e genitorialità e la risposta che il diritto fornisce a queste dinamiche socio-culturali, prodotte dal progresso tecnologico.

Nel corso del progetto sono stati raccolti e analizzati dati inerenti allo scenario locale, soprattutto mediante l’analisi ‘sul campo’ delle esperienze vissute raccolte nel corso di due focus group dedicati, rispettivamente ai destinatari delle tecniche e agli esperti del settore.

Il progetto si propone di:

(i) ampliare la conoscenza delle problematiche specifiche della PMA sul territorio provinciale;

(ii) costituire una rete interdisciplinare tra esperti del settore;

(iii) svolgere coinvolgimento, informazione e comunicazione con i soggetti interessati e l’intero corpo sociale;

(iv) diffondere i risultati del progetto attraverso una pagina dedicata del sito del Progetto BioDiritto;

(v) produrre pubblicazioni sull’argomento.

I contenuti del progetto sono presentati in un video e in una clip .

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La prospettiva medica e… un po’ di dati

«Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita» (art. 1, legge n. 40/2004). Con il termine “sterilità” o “infertilità” si definisce la mancanza di concepimento in una coppia che cerca da almeno uno/due anni una gravidanza. Oggigiorno questo è diventato un problema frequente; si calcola che almeno 1 coppia su 10 in Italia rimanga - suo malgrado - senza figli.

Secondo le conoscenze scientifiche attuali ciò non è dovuto ad aumentate patologie che possono compromettere la funzione degli organi riproduttivi, ma semplicemente ad un fenomeno sociale, costituito dal fatto che tante coppie decidono sempre più tardi di avere un figlio. Ciò comporta che una gran parte di loro arrivi alla decisione di riprodursi molto tardi, quando ormai varie funzioni degli organi riproduttivi sono compromesse. (fonte: Centro di PMA di Arco – TN).

Le principali caratteristiche mediche della PMA e alcuni dati relativi alla Provincia Autonoma di Trento sono stati presentati dal dott. Arne Luehwink, direttore del Centro Provinciale per la Procreazione Medicalmente Assistita presso l’ospedale di Arico, durante la conferenza di chiusura del progetto (Trento, 19 dicembre 2015). Clicca qui per vedere la presentazione.  

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Come è cambiata la legge 40?

Le legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita, nel corso degli oltre dieci anni di vigenza, è stata oggetto di intenso dibattito sia a livello pubblico sia a livello specialistico e in particolare scientifico, medico, giuridico e sociologico.

La legge 40 è passata numerose volte al vaglio della Corte costituzionale, che in più di un’occasione ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni in essa contenute; anche i giudici di merito sono stati protagonisti di importanti interventi interpretativi su alcune delle norme più ambigue della legge.

A questa pagina è possibile prendere visione del testo della legge, integrato dagli interventi giurisprudenziali più significativi. 

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Le relazioni sullo stato d’attuazione della legge sulla PMA

Secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 40/2004, ogni anno il Ministero della Salute presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge, contenente i dati sulle attività svolte nei centri pubblici e in quelli privati autorizzati.

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La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla PMA

La Corte di Strasburgo (Corte EDU) è l’organo giurisdizionale competente a verificare il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) da parte dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno aderito a questo trattato internazionale.

Raccogliamo qui si seguito le principali pronunce della Corte di Strasburgo sulla PMA.

Corte EDU, Parrillo v. Italia, ric. n. 46470/11, 27 agosto 2015 – divieto di ricerca sugli embrioni

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha escluso che il divieto di ricerca sugli embrioni crioconservati previsto dall’art. 13 della legge 40/2004 violi l’art. 8 CEDU.

Corte EDU, Paradiso e Campanelli c. Italia (27 gennaio 2015) – maternità surrogata e art. 8 CEDU

La Corte di Strasburgo ha rilevato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia in un caso concernente un minore nato da una madre surrogata in Russia e sottratto ai genitori a causa dell’inesistenza di un legame biologico con i coniugi.

X e Y v. Italy (ric. n. 41146/14) – Corte EDU (10 ottobre 2014) – scambio di embrioni

La Corte EDU ha giudicato inammissibile, a causa del mancato esperimento dei rimedi interni, il ricorso presentato dai genitori genetici dei gemelli nati in seguito allo scambio di embrioni avvenuto all’Ospedale Pertini di Roma.

Corte EDU – D. e altri v. Belgio: la Convenzione non esclude che l’ingresso di bambini nati da surrogata possa essere subordinato a previi accertamenti

La Corte ha escluso che la Convenzione imponga agli Stati di autorizzare l’ingresso nel proprio territorio di bambini nati da procedimenti di maternità surrogata, senza la possibilità per le autorità nazionali di compiere i dovuti accertamenti.

Corte EDU Mennesson e Labassee c. Francia – Diritto dei figli nati da maternità surrogata ad ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione da parte delle autorità statali

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che ecceda il margine di apprezzamento statale il rifiuto delle autorità francesi di riconoscere il rapporto di filiazione fra padre biologico e figli nati mediante procedimenti di maternità surrogata all’estero.

Knecht v. Romania – Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (2 ottobre 2012) – PMA

In un caso riguardante il mancato rilascio, da parte delle autorità rumene, degli embrioni congelati di coppia, conservati in una clinica sottoposta a sequestro penale, la Corte EDU ha escluso la violazione dell'art. 8 CEDU.

Costa and Pavan v. Italy - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

La seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato all'unanimità che il divieto di accedere alla diagnosi preimpianto imposto alle coppie portatrici di malattie geneticamernte trasmissibili dalla legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita contrasta con l'articolo 8 della CEDU.

S.H. ed altri contro Austria - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

La Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dichiara il divieto di donazione di gameti per fecondazione in vitro sancito dalla legge austriaca in materia di procreazione medicalmente assistita compatibile con l'articolo 8 della CEDU, esprimendo allo stesso tempo un "monito" ai legislatori nazionali, i quali sono chiamati a prendere in considerazione, nel momento in cui esercitano il proprio margine di apprezzamento, i continui sviluppi tecnico-scientifici che caratterizzano l'ambito della procreazione medicalmente assistita.

Dickson v. UK – Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (4 dicembre 2007) – PMA

In un caso riguardante l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per un detenuto e la consorte, la Corte ha rilevato la violazione dell'art. 8 CEDU da parte del Regno Unito per non aver garantito tale diritto ai ricorrenti.

Evans v. UK – Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (10 aprile 2007) – PMA

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha escluso la violazione degli articoli 2, 8 e 14 CEDU da parte del Regno Unito, nell'ambito di una controversia riguardante il consenso della coppia alla procreazione medicalmente assistita.

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Lucia Busatta
Pubblicato il: Mercoledì, 30 Dicembre 2015 - Ultima modifica: Giovedì, 20 Giugno 2019
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