Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La quarta sezione della Corte di Cassazione, nell’esaminare i criteri che distinguono le fattispecie di omicidio (doloso e colposo ex artt. 575 e 589 c.p.), infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.) e procurato aborto (art.17 e ss. l. n. 194/1978), ha riconosciuto la possibilità che anche il feto rientri nella nozione di “uomo”, quale soggetto passivo dei reati di omicidio.
Colui che, in relazione ad una pratica di fecondazione in vitro eterologa, non si limiti a fornire i propri gameti per favorire l’altrui progetto genitoriale, ma sia registrato come genitore nell’atto di nascita del nato e, poi, sia presente nella vita dello stesso, esercitando i diritti e doveri connaturati nella responsabilità genitoriale, è per questo genitore.
La Corte costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 1, commi 1 e 2, 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge n. 40/2004 che vietano l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali femminili (da ottenersi con fecondazione eterologa).
La L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l’acquisizione di gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione anche se destinate alla realizzazione della tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
La Court of Session scozzese ha rigettato il ricorso in appello da parte della Society for the Protection of Unborn Children (SPUC), associazione pro-vita scozzese, che in prima istanza aveva impugnato la decisione del governo scozzese di modificare l’Abortion Act nella parte in cui consente di effettuare in casa l'interruzione di gravidanza attraverso l’assunzione di farmaci.
La Court of Protection inglese ha autorizzato l'interruzione di nutrizione e idratazione artificiali e l'avvio di un piano per le cure di fine vita per una persona (P) in stato di minima coscienza. La decisione si basa sull’accertamento delle volontà precedentemente espresse dalla donna di non essere lasciata in vita in tali condizioni.
Non garantire l’idratazione e l’alimentazione artificiali ingerisce con l’esercizio del diritto alla vita (qualificato come libertà individuale), la cui privazione ha conseguenze irreversibili. Per questo motivo lo Stato avrebbe agito al di fuori dei poteri ad esso riconosciuti dalla legge.
L’art. 8 della L. 40/2004 è riferibile anche l’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta mediante l’utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo aver prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all’accesso alle tecniche di PMA e senza che ne risulti la successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione dell’embrione, avendo autorizzato l’utilizzo dei gameti anche dopo la propria morte.
La Corte d’Appello dell’Ontario ha confermato la decisione della Divisional Court del gennaio 2018, riguardante la costituzionalità della procedura di ‘effective referral’ che le disposizioni del CPSO (College of Physicians and Surgeons of Ontario) impongono ai medici obiettori, alla luce della richiesta di introdurre nuove prove a favore della posizione di entrambe le parti.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 408 c.c., un soggetto nella pienezza delle proprie capacità cognitive e volitive può nominare un amministratore di sostegno affinché questi esprima, in caso di impossibilità dell’interessato, il rifiuto di quest’ultimo ad essere sottoposto a determinati trattamenti terapeutici.