Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Il TAR Veneto ha annullato la delibera della Giunta Regionale nella parte in cui prevede, fra le condizioni di accesso alla PMA di tipo eterologo, il limite massimo di 43 anni per la donna.
Il TAR Venezia ha stabilito che, alla luce dei recenti mutamenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto l’importanza di entrambe le linee genitoriali nell’attribuzione del cognome, non può esservi un automatico rigetto da parte della Prefettura con riguardo alla richiesta di aggiunta del cognome materno nonostante il dissenso del padre.
La Corte costituzionale della Thailandia ha dichiarato incostituzionale gli articoli 301 del Codice penale riguardante l'interruzione di gravidanza, perché contrario ai principi di eguaglianza e libertà protetti dalla Costituzione.
In tre separate sentenze, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che, nell’ambito del procedimento penale a carico di Davide Vannoni e altri, dispone il sequestro cautelare del laboratori degli Spedali Civili di Brescia dove si svolgevano le infusioni e si conservavano i materiali.
Secondo il Tribunale di Lecce è legittimo il trasferimento degli embrioni crioconservati anche successivamente al decesso del marito stante la irrevocabilità del consenso nei momenti successivi alla fecondazione
Lo Stato italiano è stato citato in giudizio per le sue inadempienze in materia climatica, ma il Tribunale Civile di Roma dichiara il proprio difetto assoluto di giurisdizione per mancanza assoluta di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata.
Il Tribunale dei minori di Trento ha accolto un ricorso per adozione in casi particolari presentato da un uomo nei confronti del figlio biologico del compagno unito civilmente.
Il Tribunale dell’Aquila ha dichiarato illegittima la sospensione dal lavoro del ricorrente, sanzione che era stata applicata dal datore di lavoro alla luce del d.l. 44/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), dal momento che il lavoratore aveva rifiutato la somministrazione del vaccino contro il Covid-19.
L’amministratore di sostegno non può essere autorizzato in nome e per conto del beneficiario in coma a contrarre matrimonio, nemmeno se quest’ultimo conviveva da anni con la compagna e aveva manifestato più volte la sua intenzione di sposarsi.
Il Tribunale di Ancona ha accolto il reclamo avanzato contro la precedente ordinanza del 26 marzo 2021 e ha ordinato all’Azienda Sanitaria Unica Regionale di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242/2019 per l’aiuto al suicidio e l’idoneità del medicinale individuato dal paziente.