La Corte di Cassazione ha ribadito la prevalenza del diritto del figlio a conoscere le proprie origini, dopo la morte della madre che aveva scelto di rimanere anonima.
Corte di Cassazione – Sez. I – sent. 19824/2020: parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini
30 gennaio 2020
La Corte si trova ad affrontare il bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e il diritto della madre all’anonimato e, in particolare, come questo bilanciamento possa modificarsi dopo la morte della donna.
A riguardo, viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 e l’orientamento prevalente della Cassazione stessa: entrambe le corti, nel tentativo di conciliare la tutela dei diritti in gioco, assegnano una posizione preminente al diritto all’anonimato della madre, in quanto finalizzato alla tutela del diritto alla vita e alla salute. Durante tutta la vita della madre, infatti, il diritto all’anonimato non può essere compresso, se non a seguito di sua espressa revoca.
A diverse conclusioni, invece, secondo la Corte, si deve giungere in riferimento al periodo successivo alla morte della madre, in relazione al quale “il diritto all’anonimato in oggetto è suscettibile di essere compresso, o indebolito, in considerazione della necessità di fornire piena tutela – a questo punto – al diritto all’accertamento dello status di filiazione”. Pur non venendo del tutto meno l’esigenza di tutela dell’anonimato, ad esempio sotto il profilo dell’identità sociale della donna, in relazione al proprio nucleo familiare e ai propri eredi, tuttavia questa protezione non può che risultare recessiva di fronte al diritto del figlio all’identità personale.
In conclusione, “venendo meno per effetto della morte della madre l’esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell’anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione, ma anche per la proposizione dell’azione volta all’accertamento dello status di figlio naturale” (come affermato anche da Cass. 15024/2016).
Il testo della sentenza è disponibile nel box download.
CASI CORRELATI E PRECEDENTI
Le Sezioni Unite della Cassazione, il 25 gennaio 2017, hanno stabilito la possibilità per una persona nata da un parto anonimo di verificare, attraverso un interpello riservato, che la madre biologica desideri continuare a non essere nominata, nonostante il legislatore non abbia ancora regolamentato la procedura da seguire.
La Corte di Cassazione, il 21 luglio 2016, ha ribaltato la precedente decisione della Corte di Appello di Torino e ha accordato alla richiedente la possibilità di accedere alle informazioni riguardo la madre, che al momento del parto aveva chiesto di rimanere anonima e nel frattempo era deceduta: la Corte ha ritenuto prevalente il diritto della figlia e non accettabile la cristallizzazione della volontà della madre.
Il Tribunale di Milano, il 14 ottobre 2015, ha rigettato la domanda di una donna che chiedeva il riconoscimento dello status di figlia della madre rimasta anonima ai fini del diritto al mantenimento. In questo caso, infatti, la donna non chiedeva di conoscere le proprie origini, ma il riconoscimento del proprio status e di un assegno mensile, pretese non tali da scalfire il diritto all’anonimato della madre.
Il Tribunale per i Minorenni di Trieste, con ordinanza dell’8 maggio 2015 ha accolto la richiesta di una signora nata da una donna che aveva scelto di non essere nominata al momento del parto, di accedere alle informazioni circa l’identità della propria madre biologica. Il Tribunale, con un articolato provvedimento, chiude il caso Godelli, che aveva portato la questione della ricerca delle proprie origini innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Il 12 novembre 2014, in un reclamo avverso un decreto del Tribunale dei minorenni di Catania, relativo alla richiesta di informazioni ex art. 28 legge 184/1983, la Corte di Appello di Catania ha confermato l’esistenza del diritto dell’adottato ad accedere ai dati della madre naturale, come venutosi a configurare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 e della sentenza della Corte EDU nel caso Godelli c. Italia.
La Corte d’Appello di Torino, sezione speciale per i minorenni (5 novembre 2014) ha rigettato il reclamo di donna che chiedeva di avere accesso alle informazioni circa l’identità della madre biologica, che non aveva voluto essere nominata al momento del parto e nel frattempo deceduta: il decesso non costituisce revoca implicita dell’anonimato.
Corte costituzionale, sent. 278/2013: nel giudizio di legittimità costituzionale di una disposizione della legge sulle adozioni, la Corte ha sancito l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 28, co. 7, della l. n. 184/1983, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica.
Il 25 settembre 2012, nel caso Godelli c. Italia, la Corte EDU ha dichiarato che le disposizioni legislative italiane (art. 28, co. 7 della legge sulle adozioni), che tutelano l'anonimato della madre biologica in caso di parto in una struttura pubblica e abbandono del figlio, lasciato in adozione, violano l'art 8 CEDU.