In questa pagina riportiamo il testo della legge 40/2004 con indicazione dei principali provvedimenti giurisprudenziali che nei venti anni dalla sua approvazione hanno inciso sul testo.
Come è cambiata la legge 40 (2004-2024)
Nel 2004 il Parlamento italiano approva la legge 40 con l’obiettivo di «favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità umana».
Negli anni, l’originario impianto della L. 40/2004 è stato fortemente inciso da ripetuti interventi della Corte costituzionale.
Di seguito, oltre al testo della legge e alle connesse pronunce giurisprudenziali, raccogliamo anche le proposte di modifica della legge e le relazioni annuali del Ministero della Salute al parlamento sullo stato di attuazione della stessa.
INDICE
- Testo della legge 40/2004 con le principali sentenze
- Attuazione della legge
- Casi giurisprudenziali
- Proposte di modifica e disegni di legge
- Relazioni annuali del Ministero della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge
Testo della Legge 40/2004 e principali sentenze
Legge 19 febbraio 2004, n. 40
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004
CAPO I
PRINCÌPI GENERALI
ART. 1.
(Finalità)
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
Questioni di costituzionalità
- Tribunale di Roma, gennaio 2014 e febbraio 2014: con due ordinanze di rimessione il Tribunale di Roma solleva questione di legittimità costituzionale della norma che vieta l'accesso alle tecniche di PMA alle coppie portatrici di malattie genetiche per contrasto con gli articoli 2, 3, 32 e 117, co. 1 Cost., in riferimento agli articoli 8 e 14 CEDU.
- Tribunale di Milano, 4 marzo 2015: il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale della norma che vieta l'accesso alle tecniche di PMA, e alla diagnosi genetica preimpianto, alle coppie fertili portatrici di malattie geneticamente trasmissibili con gli articoli 2, 3, 32 e 117, co. 1 Cost., in riferimento agli articoli 8 e 14 CEDU.
- Corte costituzionale, sent. n. 96/2015: la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità che consentono l’accesso all’aborto terapeutico.
- Tribunale di Milano, ord. n. 58158/2014: con l'ordinanza in oggetto il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto di una coppia portatrice di una grave patologia trasmissibile di accedere alla PMA con diagnosi genetica preimpianto a carico del servizio sanitario.
- Corte costituzionale, sent. n. 221/2019 : la Corte costituzionale rigetta la questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 1, commi 1 e 2, 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge n. 40/2004 che vietano l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali femminili (da ottenersi con fecondazione eterologa).
ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità)
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405)
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4.
(Accesso alle tecniche)
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
Questioni di costituzionalità
- Tribunale di Roma, gennaio 2014 e febbraio 2014: con due ordinanze di rimessione il Tribunale di Roma solleva questione di legittimità costituzionale della norma che vieta l'accesso alle tecniche di PMA alle coppie portatrici di malattie genetiche per contrasto con gli articoli 2, 3, 32 e 117, co. 1 Cost., in riferimento agli articoli 8 e 14 CEDU.
- Tribunale di Milano, ord. n. 58158/2014: il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale della norma che vieta l'accesso alle tecniche di PMA, e alla diagnosi genetica preimpianto, alle coppie fertili portatrici di malattie geneticamente trasmissibili con gli articoli 2, 3, 32 e 117, co. 1 Cost., in riferimento agli articoli 8 e 14 CEDU.
- Corte costituzionale, sent. n. 96/2015: la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità che consentono l’accesso all’aborto terapeutico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
Questioni di costituzionalità
- Corte costituzionale, sent. n. 162/2014: la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.
- Corte costituzionale, sent. n. 221/2019 : con sentenza in oggetto la Corte costituzionale rigetta la questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 1, commi 1 e 2, 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge n. 40/2004 che vietano l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali femminili (da ottenersi con fecondazione eterologa).
ART. 5.
(Requisiti soggettivi)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
Questioni di costituzionalità
- Corte costituzionale, sent.n. 221/2019 : con sentenza in oggetto la Corte costituzionale rigetta la questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 1, commi 1 e 2, 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge n. 40/2004 che vietano l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali femminili (da ottenersi con fecondazione eterologa).
- Tribunale di Firenze, ord. 11 settembre 2024: Il tribunale di Firenze – I sez. civile – ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art 5, legge n. 40/2004 nella parte in cui prevede che possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solamente le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate e conviventi.
ART. 6.
(Consenso informato)
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
Questioni di Costituzionalità
- Tribunale di Firenze, ord. n. 166/2012: il Tribunale di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale del divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 31, 32, 33 Cost.
- Corte costituzionale, sent. n. 84/2016: La Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Firenze relativa al divieto di utilizzare gli embrioni soprannumerari per finalità di ricerca.
- Corte costituzionale, sent. n. 161/2023: La Corte costituzionale ha dichiarato l’infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale ordinario di Roma circa la irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo. In particolare, il remittente eccepiva il contrasto dell’art. 6, comma 3, con gli artt. 13, comma 1 e 32 comma 2, della Costituzione e agli artt. 2, 3 e 117 comma 1 Cost, quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 7.
(Linee guida)
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8.
(Stato giuridico del nato)
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
Questioni di costituzionalità
- Tribunale di Lucca, ord. 24 maggio 2024: sollevata questione di legittimità nella misura in cui si impedisce l’attribuzione al nato nell’ambito di un percorso di P.M.A. eterologa praticata da una coppia di donne dello status di figlio riconosciuto anche dalla “madre intenzionale”.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre)
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
Questioni di costituzionalità
- Corte costituzionale, sent. n. 162/2014: la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.
- Tribunale di Lucca, ord. 24 maggio 2024: sollevata questione di legittimità nella misura in cui si impedisce l’attribuzione al nato nell’ambito di un percorso di P.M.A. eterologa praticata da una coppia di donne dello status di figlio riconosciuto anche dalla “madre intenzionale”.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
Questioni di costituzionalità
- Corte costituzionale, sent. n. 162/2014: la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
ART. 10.
(Strutture autorizzate)
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
ART. 11.
(Registro)
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni)
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
Questioni di costituzionalità
Corte costituzionale, sent. n. 162/2014: la Corte costituzionale dichiarata l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
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Questioni di costituzionalità
- D.d.l. 824/2024: Il Senato ha approvato la modifica al comma 6 introducendo la dicitura «Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla maternità surrogata, sono commessi all’estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana».
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
Questioni di costituzionalità
- Corte costituzionale, sent. n. 221/2019 : la Corte costituzionale rigetta la questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 1, commi 1 e 2, 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge n. 40/2004 che vietano l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali femminili (da ottenersi con fecondazione eterologa).
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani)
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
Questioni di costituzionalità
- Tribunale di Firenze, ord. n. 166/2012: il Tribunale di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale del divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull'embrione che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso per contrasto con gli artt. 9, 32, 33, primo comma Cost. Inoltre, è sollevata questione di legittimità dei commi 1, 2 e 3 che per illogicità e irragionevolezza contrasterebbero con gli artt. 2, 3, 13, 31, 32, 33, primo comma Cost.
- Corte costituzionale, sent. n. 229/2015: la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4, nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 194/1978 e accertate da apposite strutture pubbliche.
- Corte costituzionale. sent. n. 84/2016: la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Firenze relativa al divieto di utilizzare gli embrioni soprannumerari per finalità di ricerca.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni)
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
Questioni di Costituzionalità
- Corte costituzionale, sent. n. 151/2009: la pronuncia della Corte fa venire meno il divieto di crioconservazione degli embrioni. La tecnica infatti risulta necessaria e dunque lecita tutte le volte in cui il medico ritiene che l'impianto possa non essere compatibile con la salute della donna.
- Corte costituzionale, sent. n. 229/2015: la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 14, commi 1 e 6, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, comma 1, Cost.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
Questioni di Costituzionalità
- Corte costituzionale, sent n. 151/2009: la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del co. 2 dell'art. 14, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
Questioni di Costituzionalità
- Corte costituzionale, sent. n. 151/2009: la Corte dichiarata l'illegittimità costituzionale del co. 3 dell'art. 14 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita e' vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 15.
(Relazione al Parlamento)
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.
ART. 16.
(Obiezione di coscienza)
1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.
ART. 17.
(Disposizioni transitorie)
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita)
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Attuazione della Legge
Con decreto del 20 marzo 2024 e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, il ministero della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di Sanità, ha adottato la versione aggiornata delle “Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”, che sostituiscono il decreto ministeriale 1° luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 14 luglio 2015, n. 161. Tramite l’adozione delle “Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”, il Ministero della salute ha voluto fornire chiare indicazioni agli operatori delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e sono per questi obbligatorie e vincolanti
3. Casi Giurisprudenziali
Per ciascun articolo della L. 40/2004 vengono menzionate le principali pronunce giurisprudenziali
Art. 4 comma 1
- Tribunale di Salerno, proc. n. 12474/2009: proc. n. 12474/2009: con la sentenza in oggetto il Tribunale di Salerno, per la prima volta, ammette l'accesso alle tecniche di PMA anche alle coppie non sterili in senso tecnico.
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso Costa-Pavan v. Italia, ricorso n. 54170/10: con tale ricorso la Corte ha condannato l'Italia poiché il divieto di accedere alla diagnosi preimpianto imposto alle coppie portatrici di malattie geneticamente trasmissibili contrasta con l'articolo 8 della CEDU.
- Tribunale di Cagliari, ord. n. 5925/2012: con l'ordinanza in oggetto viene accolto il ricorso di una coppia di coniugi portatori di malattia genetica che si erano visti negare l’accesso alle tecniche di diagnosi genetica preimpianto.
- Tribunale di Milano, ord. n. 58158/2014: il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto di una coppia portatrice di una grave patologia trasmissibile di accedere alla PMA con diagnosi genetica preimpianto a carico del servizio sanitario.
- Consiglio di Stato, sent. n. 7343/2014: viene dichiarata l’illegittimità della disciplina regionale che, in merito all’accesso alle prestazioni di PMA a carico del SSR, stabilisce criteri differenziati tra PMA eterologa e omologa.
Art. 5
- Cassazione Civile, sez. I – sent. n. 7413/2022: In Italia l’accesso alle tecniche di PMA eterologa è limitato alle situazioni di sterilità o infertilità patologica alle quali non può essere equiparata la situazione di infertilità della coppia omoaffettiva.
Art. 6
- Tribunale di Lecce, 24 giugno 2019: è legittimo il trasferimento degli embrioni crioconservati anche successivamente al decesso del marito stante la irrevocabilità del consenso nei momenti successivi alla fecondazione.
- Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 27 gennaio 2021: è possibile richiedere l’impianto degli embrioni crioconservati anche contro la volontà dell’ex marito stante la irrevocabilità del consenso nei momenti successivi alla fecondazione.
- Tribunale di Nola, 28 dicembre 2022: è legittima la clausola che prevede, alla scadenza del contratto, la distruzione del seme umano crioconservato presso una clinica specializzata purché la relativa clausola sia formulata con esaustiva chiarezza; che l’interessato sia stato debitamente informato e invitato a manifestare le proprie determinazione e che sia decorso un termine congruo senza che egli abbia espresso le proprie volontà.
Art. 12
- Cassazione Penale, sez. III, n. 5198/2020: è improcedibile in Italia il reato di maternità surrogata di tipo eterologo se la gravidanza e le condotte preparatorie sono avvenute all’estero
- Cassazione Penale, sez. III, n. 36221/2019: La commercializzazione di ovuli costituisce reato anche nel caso di fecondazione eterologa, infatti la L. n. 40 del 2024, all’art. 12, comma 6, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l’acquisizione di gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione anche se destinate alla realizzazione della tecnica di PMA di tipo eterologo.
Art. 13
- Corte EDU, Parillo c. Italia, ric. n. 46470/11: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha escluso che il divieto di ricerca sugli embrioni crioconservati previsto dall’art. 13 della legge 40/2004 violi l’art. 8 CEDU.
4.Proposte di modifica e disegni di legge
A questo link un ddl di riforma della legge 40 discusso in Senato nella XVII legislatura.
5.Relazioni annuali del Ministero della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge
Di seguito i link alle Relazioni degli anni:2023, 2022, 2021 , 2020 , 2019 , 2018 , 2017 , 2016 , 2015 , 2014 , 2013 .