La Corte d'appello di Milano ha dichiarato il diritto di una donna, nata da parto anonimo, di accedere al fascicolo contenente le informazioni sulle proprie origini, dopo la morte della madre biologica che aveva dichiarato di voler rimanere anonima.
Corte d'appello di Milano – decreto 3 giugno 2021: parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini
3 giugno 2021
Il caso riguardava una minore che, a seguito dell’adozione da parte di una coppia di coniugi, ha proposto istanza al Tribunale per i Minorenni perché si procedesse ad interpello della madre biologica e, in caso di revoca dell’anonimato, si autorizzasse l’accesso alle proprie informazioni personali e riguardo la propria origine.
La Corte d'appello, con decreto del 7 settembre 2020, ha respinto l’istanza motivando sulla base del fatto che, nonostante la Corte costituzionale, con la sentenza 278/2013, abbia previsto l’obbligatorietà di un interpello per verificare la perdurante volontà della madre biologica di rimanere anonima, nel caso di specie non fosse possibile procedere all’interpello in quanto la madre risultava deceduta.
La corte d'appello di Milano ha accolto il reclamo presentato avverso il decreto, motivando in questo modo:
- L’art. 28 della legge n. 184/83 prevede il diritto della persona adottata a conoscere le proprie origini e le informazioni riguardo l’identità dei genitori biologici;
- La Corte costituzionale, con la sentenza 278/2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28 della legge, nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge e che garantisca la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare la madre, la quale abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione;
- In numerose occasioni, a partire dalla sentenza 15024/2016, la giurisprudenza ha affermato che, dopo la morte della madre biologica, deve prevalere il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, altrimenti si verificherebbe una cristallizzazione dell’anonimato e la definitiva perdita del diritto del figlio; questo orientamento è stato inoltre confermato dalla recente sentenza 19824/2020 della Corte di Cassazione.
Per queste ragioni, la Corte d'appello ha accolto il reclamo e disposto l’acquisizione del fascicolo contenente i dati sensibili con particolare riferimento al certificato di assistenza al parto, alla cartella clinica integrale e al certificato di morte della madre naturale.
Il testo del decreto è disponibile nel box download.
CASI CORRELATI E PRECEDENTI
La Corte di Cassazione, il 30 gennaio 2020, ha ribadito la prevalenza del diritto del figlio a conoscere le proprie origini, dopo la morte della madre che aveva scelto di rimanere anonima.
Le Sezioni Unite della Cassazione, il 25 gennaio 2017, hanno stabilito la possibilità per una persona nata da un parto anonimo di verificare, attraverso un interpello riservato, che la madre biologica desideri continuare a non essere nominata, nonostante il legislatore non abbia ancora regolamentato la procedura da seguire.
La Corte di Cassazione, il 21 luglio 2016, ha ribaltato la precedente decisione della Corte di Appello di Torino e ha accordato alla richiedente la possibilità di accedere alle informazioni riguardo la madre, che al momento del parto aveva chiesto di rimanere anonima e nel frattempo era deceduta: la Corte ha ritenuto prevalente il diritto della figlia e non accettabile la cristallizzazione della volontà della madre.
Il Tribunale di Milano, il 14 ottobre 2015, ha rigettato la domanda di una donna che chiedeva il riconoscimento dello status di figlia della madre rimasta anonima ai fini del diritto al mantenimento. In questo caso, infatti, la donna non chiedeva di conoscere le proprie origini, ma il riconoscimento del proprio status e di un assegno mensile, pretese non tali da scalfire il diritto all’anonimato della madre.
Il Tribunale per i Minorenni di Trieste, con ordinanza dell’8 maggio 2015 ha accolto la richiesta di una signora nata da una donna che aveva scelto di non essere nominata al momento del parto, di accedere alle informazioni circa l’identità della propria madre biologica. Il Tribunale, con un articolato provvedimento, chiude il caso Godelli, che aveva portato la questione della ricerca delle proprie origini innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Il 12 novembre 2014, in un reclamo avverso un decreto del Tribunale dei minorenni di Catania, relativo alla richiesta di informazioni ex art. 28 legge 184/1983, la Corte di Appello di Catania ha confermato l’esistenza del diritto dell’adottato ad accedere ai dati della madre naturale, come venutosi a configurare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 e della sentenza della Corte EDU nel caso Godelli c. Italia.
La Corte d’Appello di Torino, sezione speciale per i minorenni (5 novembre 2014) ha rigettato il reclamo di donna che chiedeva di avere accesso alle informazioni circa l’identità della madre biologica, che non aveva voluto essere nominata al momento del parto e nel frattempo deceduta: il decesso non costituisce revoca implicita dell’anonimato.
Corte costituzionale, sent. 278/2013: nel giudizio di legittimità costituzionale di una disposizione della legge sulle adozioni, la Corte ha sancito l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 28, co. 7, della l. n. 184/1983, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all’accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica.
Il 25 settembre 2012, nel caso Godelli c. Italia, la Corte EDU ha dichiarato che le disposizioni legislative italiane (art. 28, co. 7 della legge sulle adozioni), che tutelano l'anonimato della madre biologica in caso di parto in una struttura pubblica e abbandono del figlio, lasciato in adozione, violano l'art 8 CEDU.